Corte Costituzionale del 5 aprile 2004 n. 114
dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 204 bis, comma 3, del decreto lefislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'aticolo 4, comma 1 septies, del decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 (modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1^ agosto 2003 n. 214.
La norma poneva a carico di chi volesse instaurare un giudizio di impugnazione avverso un verbale di contravvenzione per la violazione delle norme del Codice della strada l'obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, al momento del deposito del ricorso una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
La questione di incostituzionalità è stata sollevata dai giudici di pace di Mestre e di Anzio per la violazione dell'articolo 3 e 24 della Costituzione.
La dichiarazione di incostituzionalità della norma elimina l'obbligo del versamento preventivo.