Sentenza n. 0028 del 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente - Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice - Valerio ONIDA
Giudice - Carlo MEZZANOTTE
Giudice - Guido NEPPI MODONA
Giudice - Piero Alberto CAPOTOSTI
Giudice - Annibale MARINI
Giudice - Franco BILE
Giudice - Giovanni Maria FLICK
Giudice - Francesco AMIRANTE
Giudice - Ugo DE SIERVO
Giudice - Romano VACCARELLA
Giudice - Paolo MADDALENA
Giudice - Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 139 e 148 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003
emessa dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimen-
to civile vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria Ida Versetti
ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il Giudice
relatore Franco Bile.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta
la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile,<<nella parte in
cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante,
alla data di perfezionamento delle formalita' di notifica poste in
essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella
relazione di notificazione, anziche' alla data, antecedente, di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario>>.
Secondo il rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3
e 24 della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla sentenza di
questa Corte n. 477 del 2002 a base della dichiarata illegittimita' costi-
tuzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e
dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notifi-
cazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevedeva
che quella forma di notificazione si perfezionasse, per il notificante,
alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziche' a
quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
2. - La questione e' infondata.
3. - Gia' con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a
valutare la legittimita' costituzionale delle norme relative alla no-
tificazione all'estero, con particolare riferimento alla notifica di
un provvedimento di sequestro ante causam - ha affermato che, ai sensi
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilita' del-
l'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordi-
narsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'e-
sito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla
sua disponibilita. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si
perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalita'
che non sfuggono alla sua disponibilita, con la conseguente dichiarazione
di illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione - degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e
680, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva-
no che la notificazione all'estero del decreto che autorizza il sequestro
si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il
tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle con-
venzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari).
Questa soluzione e' stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del
1996, che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fon-
data la questione di costituzionalita' dell'art. 669-octies cod. proc.
civ., a proposito della notificazione all'estero dell'atto introdutti-
vo del procedimento cautelare uniforme, nel frattempo introdotto dalla
novella del 1990.
Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato
i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata gene-
rale, e percio' riferibili <<ad ogni tipo di notificazione>> ed in partico-
lare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne e' seguita la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto
dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comuni-
cazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa
del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal
ritardo nel compimento di attivita' riferibili non al notificante, ma a
soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausilia-
rio), e percio' del tutto estranee alla sua disponibilita.
4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n.
477 del 2002 - risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile,
fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio se-
condo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale,
cioe' come atto della sequenza del processo, la notificazione e' destinata
a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve
considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in
cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la pro-
duzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati
e' condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche
per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge
preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione
decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento
in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
Piu' specificamente il principio di scissione fra i due momenti
di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rin-
viene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477
del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo
comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).
5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di
perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato
dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti
prima indicati - e' ormai decisivo per l'interpretazione delle altre
norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - ado-
perando a proposito dell'attivita' di notificazione i verbi <<eseguire>>,
<<fare>>, >>consegnare>> ed altri di portata equivalente - di cer-
to non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i
due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per im-
plicito il principio del momento di perfezionamento unico.
In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete e' vinco-
lato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte
ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistema-
tica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due
momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicita-
mente nelle norme citate - deve essere desunta da quella ormai
espressamente prevista dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a
mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione ese-
guita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno inter-
pretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del
notificante, secondo quanto sopra specificato, al momento della consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione sollevata
dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costitu-
zionale del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di pro-
cedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palaz-
zo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAO-
LA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Ordinanza n. 0040 del 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente - Riccardo CHIEPPA
Giudice - Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice - Valerio ONIDA
Giudice - Carlo MEZZANOTTE
Giudice - Guido NEPPI MODONA
Giudice - Annibale MARINI
Giudice - Franco BILE
Giudice - Giovanni Maria FLICK
Giudice - Francesco AMIRANTE
Giudice - Ugo DE SIERVO
Giudice - Romano VACCARELLA
Giudice - Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Sta-
to sorto a seguito del corretto uso del potere di decidere sulla sus-
sistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera a-
dottata nella seduta del 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale
pendente davanti a questo Tribunale nei confronti dell'on. Vittorio
Sgarbi, promosso dal Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale,
con ricorso depositato il 5 dicembre 2002 ed iscritto al n. 230 del re-
gistro ammissibilita' conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il Giudice rela-
tore Romano Vaccarella.
Ritenuto che con "ordinanza" del 1 luglio 2002, pervenuta il 5 dicem-
bre 2002 nella cancelleria di questa Corte a mezzo del servizio
postale, il Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale - in composi-
zione collegiale, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla de-
liberazione, adottata nella seduta del 9 novembre 1999 (doc. IV-ter, n.
36/R), con la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso
procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi concernono opinioni da
ritenersi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che nei confronti di Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti depu-
tato al Parlamento, e' in corso un procedimento penale per il reato pre-
visto e punito dall'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 in rela-
zione all'art. 595 cod. pen. ed all'art. 13 della legge n. 47 del 1985,
in quanto questi, facendo uso del mezzo televisivo, avrebbe <<offeso la
reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, qualificandolo persona
incapace, professionalmente inidonea, con l'attribuzione del fatto determi-
nato di non essere in grado di effettuare una perizia balistica per
l'assoluta ignoranza della materia e per la conclamata incapacita' di
utilizzare il microscopio comparatore (strumento particolarmente importan-
te nelle indagini balistiche), non essendo neanche in grado di rico-
noscere se stesso in uno specchio>>;
che, ad opinione del Tribunale, il conflitto di attribuzione in rife-
rimento alla delibera in esame, poiche' <<e' mutata nel corso degli anni
la composizione del collegio e legittimamente ogni nuova composizione ha
rivalutato le richieste delle parti alla luce del diniego espresso
dalla Camera dei deputati>>, sarebbe ritualmente riproposto, benche' gia'
dichiarato una prima volta improcedibile ed una seconda volta inammissibi-
le;
che, ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati non avrebbe eser-
citato correttamente il proprio potere, tenuto conto che il particolare
contesto televisivo in cui sono state espresse le opinioni per cui
pende processo penale - e cioe' la trasmissione "Sgarbi Quotidiani" -
varrebbe a collocarle al di fuori dell'esercizio delle funzioni ti-
piche del mandato parlamentare col quale sussisterebbe nient'altro che una
relazione occasionale ed eventuale;
che, sulla scorta di tali deduzioni, il Tribunale conclude chie-
dendo l'annullamento della delibera della Camera dei deputati del 9 novem-
bre 1999.
Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a de-
libare l'ammissibilita' del ricorso;
che, in via pregiudiziale, occorre osservare come il Tribunale di Co-
senza, in riferimento alla medesima delibera della Camera dei deputati
del 9 novembre 1999, riproponga il conflitto di attribuzione gia'
dichiarato da questa Corte, una prima volta, improcedibile per l'avvenuto
deposito del ricorso e dell'ordinanza che lo dichiarava ammissibile (n.
389 del 2000) oltre il termine stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza
n. 293 del 2001), ed una seconda volta inammissibile, <<a prescindere da
ogni ulteriore questione sulla ritualita' di riproposizione>>, per il di-
fetto nel ricorso <<di una domanda chiaramente individuabile, consistente
nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari
non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella
delibera impugnata e che annulli la stessa delibera>> (ordinanza n. 159
del 2002);
che, col riproporre il medesimo conflitto per la terza volta, il Tribu-
nale di Cosenza - essendo, evidentemente, del tutto irrilevante la
circostanza della sua mutata composizione personale - pone in essere una
situazione processuale in palese contrasto con quanto stabilito da questa
Corte nella sentenza n. 116 del 2003 (e ribadito nelle ordinanze nn. 153,
188, 189, 214, 247, 254, 277, 280 e, da ultimo, 358 del 2003), secondo cui
le finalita' e particolarita' dell'oggetto del conflitto di attribuzio-
ne tra poteri fanno emergere, nel quadro della disciplina della legge 11
marzo 1953, n. 87, <<l'esigenza costituzionale che il giudizio, una vol-
ta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti con-
fliggenti>>, ragion per cui non e' ammissibile mantenere indefinitamen-
te in sede processuale una situazione di conflittualita' tra poteri,
protraendo cosi' ad libitum il ristabilimento della <<certezza e defi-
nitivita' di rapporti>>;
che, pertanto, deve essere esclusa la riproponibilita' del con-
flitto in esame e conseguentemente lo stesso deve essere dichiarato
inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza - seconda sezione pe-
nale - nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palaz-
zo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI
PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA