Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 20 novembre 2003, n. 17607
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva
del 17 dicembre 1999-27 gennaio 2000, il Tribunale di Roma pronunciava lo
scioglimento del matrimonio civile tra B.R. e M.B.
Avverso tale sentenza proponeva appello la B. dinanzi alla Corte di
appello di Roma, denunciando il mancato accoglimento della propria eccezione
pregiudiziale di improponibilità della domanda di divorzio per essere stata la
separazione consensuale, intervenuta tra i coniugi il 22 novembre 1993 ed
omologata il successivo 27 novembre, frutto di un accordo simulatorio, teso
unicamente alla risoluzione di problemi fiscali.
Con sentenza del 18 gennaio-6 aprile 2001 detta Corte rigettava
l'impugnazione, osservando in motivazione che correttamente il primo giudice
aveva ritenuto l'inammissibilità dell'eccezione di simulazione, atteso che non
poteva ritenersi applicabile in via analogica alla fattispecie della separazione
consensuale omologata la normativa di cui all'art. 1414 c.c., dettata per
disciplinare atti giuridici di contenuto patrimoniale, né esperibile la relativa
azione di nullità con riguardo al complesso procedimento giurisdizionale nel
quale detta separazione si realizza, tenuto conto della peculiarità del
procedimento, delle richieste del PM, della funzione attiva del presidente del
Tribunale al fini dell'accertamento della volontà delle parti e
dell'espletamento del tentativo di conciliazione, nonché dell'efficacia
costitutiva dell'omologazione del collegio, chiamato a svolgere un'opera di
controllo sia sul piano della legittimità sia - nei limiti di cui al secondo
comma dell'art. 158 c.c. - su quello del merito.
Appariva pertanto immune da censure la pronuncia dei primi giudici di
inammissibilità sia della prova testimoniale articolata dalla B. (comunque
dedotta in violazione del divieto di cui all'art. 2722 c.c.) sia
dell'interrogatorio formale deferito al R. (peraltro vertente su circostanza non
decisiva) sulla sua proposta alla moglie di simulare la separazione per motivi
fiscali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B. deducendo
due motivi. Resiste con controricorso il R. Entrambe le parti hanno depositato
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di
ricorso, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158 c.c. e
711 c.p.c., si deduce l'errore della Corte di appello per aver escluso la
configurabilità della simulazione in relazione all'accordo di separazione
consensuale: si osserva al riguardo che entrambe le norme richiamate, disponendo
che la separazione non ha effetto senza l'omologazione del Tribunale, non
consentono di ricostruire l'accordo di separazione come fattispecie complessa in
cui l'intervento del Tribunale si ponga quale elemento costitutivo. Si rileva
altresì che il negare ai coniugi la possibilità di far valere l'invalidità
dell'accordo comporterebbe una violazione dell'art. 24 Cost. e condurrebbe
all'assurdo logico e giuridico di dar luogo ad una sentenza di divorzio sulla
base di una separazione non voluta al momento in cui è stata apparentemente
concordata. Si deduce ancora che con l'escludere l'impugnabilità dell'accordo
una volta omologato si finisce con il confondere l'intesa con il successivo
provvedimento giudiziale, negandole un autonomo significato e riducendola a mero
atto processuale, così confondendo anche i rimedi esperibili contro il decreto
di omologazione con quelli concernenti il negozio che il decreto tende
semplicemente a controllare.
La censura è infondata, ma la motivazione resa dalla Corte di appello
deve essere corretta nei termini che saranno di seguito precisati.
La questione sollevata nel motivo di ricorso investe i delicati problemi
relativi alla natura giuridica dell'accordo che sorregge la separazione
consensuale, al rapporto tra siffatto accordo ed il decreto di omologazione,
alla natura e funzione dell'intervento giurisdizionale.
Tali problemi hanno lungamente impegnato la dottrina e la giurisprudenza
di merito, anche per le implicazioni in ordine alla possibilità di revoca del
consenso alla separazione prima del provvedimento di omologazione, ed hanno
trovato negli anni soluzioni diverse, ritenendosi da alcuni, orientati per una
impostazione pubblicistica dell'istituto, che il consenso costituisca mero
presupposto del provvedimento giudiziale, cui va attribuito il ruolo di unico
fatto costitutivo della separazione, configurandosi da altri la separazione
consensuale come fattispecie a formazione progressiva, nell'ambito della quale
consenso dei coniugi ed omologazione del Tribunale costituiscono elementi
parimenti necessari e concorrenti per il conseguimento dello stato di coniuge
separato, sostenendosi ancora da altri, nell'ambito di una prospettiva
privatistica della fattispecie ispirata ad una accentuata valorizzazione
dell'autonomia dei coniugi, desunta dall'intero sistema delle relazioni
matrimoniali tracciato nella legge di riforma del diritto di famiglia, che la
causa della separazione sta nella volontà dei coniugi, mentre l'omologazione
agisce come mera condizione legale di efficacia dell'accordo.
Tale ultima posizione appare condivisa dalla più recente giurisprudenza
di legittimità, orientata nel senso che la separazione trova la sua unica fonte
nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del Tribunale e che
la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia
dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione
sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i
coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
A fondamento di detto orientamento - che deve essere in questa sede
riaffermato - si è richiamato il chiaro tenore letterale del primo comma
dell'art. 158 c.c. e del quarto comma dell'art. 711 c.p.c., che espressamente
riferiscono al momento della efficacia il decreto di omologazione della
separazione fondata sul solo consenso dei coniugi, e si è tratto ulteriore
argomento dalla limitazione posta dal secondo comma dell'art. 158 c.c.,
introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ai poteri del giudice
nella fase di controllo: si è pertanto rilevato che l'accordo tra i coniugi
costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del
regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la
funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme
cogenti ed al principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante
indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al
mantenimento dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia
giuridica all'accordo stesso (Cassazione 3390/2001, in motiv.; 9287/1997;
2700/1995; 8712/1990; 1208/1985; 14/1984).
In tale prospettiva questa Suprema corte ha in più occasioni qualificato
l'accordo di separazione come atto essenzialmente negoziale, espressione della
capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, tanto da definirlo,
riprendendo una efficace espressione della dottrina, come uno dei momenti di più
significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia (così
Cassazione 657/1994; 2270/1993; v. altresì, sulla definizione della separazione
consensuale come negozio di diritto familiare, Cassazione 4306/1997; 2788/1991;
nonché la più remota Cassazione 4277/1978, che nel ricondurre l'accordo alla
categoria dei negozi o convenzioni di diritto familiare ha osservato che esso
rispecchia un originario e sostanziale parallelismo di interessi e volontà,
concretantesi nell'intendimento di vivere separati nella convinzione di un
comune vantaggio di una scelta siffatta e nella condivisa esigenza di garantire
il mantenimento delle condizioni necessarie per il rispetto degli interessi
generali e di quelli della prole).
Una linea di tendenza nel senso del riconoscimento del pieno dispiegarsi
della negozialità dei coniugi e dell'espansione della sfera di operatività
dell'autonomia privata anche in relazione ai negozi di diritto familiare è
peraltro chiaramente ravvisabile nella giurisprudenza di questa sezione
orientata a riconoscere, entro determinati e penetranti limiti ed in termini
differenziati, la validità degli accordi non trasfusi nell'accordo omologato e
di quelli successivi all'omologazione (v., tra le altre, Cassazione 5829/1998;
7029/1997; 4657/1994; 657/1994, cit.; 2270/1993, cit. 2788/1991, cit.).
Posta la distinzione tra consenso alla separazione, quale concorde
volontà delle parti di separarsi legalmente, e accordo sulle condizioni della
separazione, secondo le chiare indicazioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art.
158 c.c. e nei commi 3 e 5 dell'art. 711 c.p.c. e limitata l'indagine, ai fini
che interessano il presente giudizio, all'accordo di separazione in senso
stretto, ritiene la Corte che non vi sia ragione di dubitare della natura
negoziale dell'atto che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale,
atteso che in tale accordo si dispiega pienamente l'autonomia dei coniugi e la
loro valutazione della gravità della crisi coniugale, con esclusione di ogni
potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di
valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la
centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla
legge di riforma ed in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge
riconosciuto in relazione ai diversi momenti ed aspetti della dinamica
familiare.
L'esclusione della natura contrattuale dell'accordo di separazione ed il
suo inquadramento nella categoria negoziale, se comporta la non operatività
delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica natura di
questo, non esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità,
le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del
negozio giuridico o che esprimono principi generali dell'ordinamento, come
quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (peraltro
richiamate in varie norme codicistiche relative alla materia familiare, come in
tema di celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli naturali).
Non sembra assumere valore decisivo ai fini della non configurabilità in
assoluto di una dicotomia tra volontà e manifestazione il rilievo che,
nell'ambito del procedimento configurato dagli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.,
l'accordo deve essere confermato dinanzi al presidente del Tribunale, il quale,
dopo aver ascoltato i coniugi e tentato di conciliarli, deve dare atto nel
verbale del consenso e delle condizioni della separazione, così esercitando non
una funzione meramente notarile di recepimento delle dichiarazioni dei predetti,
ma un potere di intervento diretto a favorire la loro conciliazione ed a
vagliarne la volontà, in termini di effettività ed attualità.
Va in contrario rilevato che gli adempimenti che il presidente è chiamato
a svolgere, pur delicati e complessi, non si profilano di tale pregnanza da
escludere di per sé un accordo simulatorio o un vizio della volontà delle parti,
certamente possibili pur in assenza di segni apparenti della loro esistenza: è
invero evidente che il presidente recepisce il consenso espresso dai coniugi
nelle forme in cui si manifesta e nella misura in cui può essere percepito
attraverso il loro comportamento esteriore, così che il ritenere che il suo
intervento fornisca la certezza assoluta ed incontestabile circa la validità e
genuinità della volontà manifestata significa attribuire a detto giudice un
ruolo di garante non corrispondente alla natura ed ai limiti dell'attività a lui
demandata.
È d'altro canto del tutto esatto che l'atto di omologazione non è legato
da un rapporto diretto ed immediato con il negozio di separazione, non
investendo l'accordo in sé e non svolgendo una funzione sostitutiva o
integrativa della volontà delle parti: in quanto diretto a controllare, come
innanzi rilevato, la validità dell'iter processuale, a tutelare l'interesse dei
figli minori ed a verificare il rispetto delle norme di ordine pubblico, esso
non governa l'autonomia dei coniugi e non si confonde, ma si combina in maniera
estrinseca con la loro volontà, fissata nell'accordo da omologare.
E tuttavia i rilievi che precedono non appaiono risolutivi ai fini della
soluzione del problema in esame, richiedendo la questione della ammissibilità
della impugnazione per simulazione dell'accordo di separazione un'ulteriore
riflessione non tanto sul piano della natura dell'accordo e del suo rapporto con
il decreto di omologazione, quanto su quello degli effetti che l'ordinamento
attribuisce al provvedimento giudiziale.
Occorre invero considerare che nel momento in cui i coniugi convengono,
nello spirito e nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al
Tribunale l'omologazione della loro (apparente) separazione esse in realtà
concordano nel voler conseguire il riconoscimento di uno status dal quale la
legge fa derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi,
salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo del
vincolo. È qui appena il caso di ricordare che con la separazione giudiziale e
con quella consensuale omologata vengono meno a carico dei coniugi gli obblighi
di carattere morale derivanti dal matrimonio, come quelli di coabitazione, di
fedeltà e di assistenza, prevedendo l'art. 156 c.c., nella formulazione
introdotta dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, soltanto
obblighi di natura patrimoniale; che l'art. 232, comma 2, c.c. fa venir meno la
presunzione di concepimento nel matrimonio del figlio nato decorsi trecento
giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale o dalla omologa di quella
consensuale o dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice quando
sono stati autorizzati a vivere separati; che ai sensi dell'art. 191 c.c. la
separazione personale determina lo scioglimento della comunione dei beni;
ancora, che il regolamento per la revisione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al d.P.R. 396/2000 prevede all'art. 69, lett. d), che della omologazione
della separazione consensuale sia fatta annotazione negli atti di matrimonio.
Nella situazione considerata la volontà di conseguire detto status è
effettiva, e non simulata: l'iniziativa processuale diretta ad acquisire la
condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni
giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della
separazione che vale a superare e neutralizzare il precedente accordo
simulatorio, ponendosi in antitesi con esso. Appare invero logicamente
insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di
separati ed al tempo stesso volere l'emissione di un provvedimento giudiziale
destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione:
l'antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel
considerare l'iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di
avvalersi della simulazione.
Né può invocarsi a sostegno dell'opposta tesi il disposto dell'art. 123
c.c., il quale attribuisce a ciascuno dei coniugi l'azione di simulazione del
matrimonio, atteso che al contrario tale specifica previsione normativa consente
di argomentare che in materia di status l'accordo simulatorio possa esplicarsi
solo nei casi e nei limiti riconosciuti dall'ordinamento.
Va infine osservato che non costituiscono precedenti in senso contrario
alla soluzione accolta le pronunce di questa Suprema corte segnalate da alcuni
autori a conforto dell'opinione della impugnabilità della separazione per
simulazione: non la sentenza 7681/1986, che soltanto in via astratta e teorica e
senza fornire alcuna motivazione sul punto - non richiesta dalla fattispecie al
suo esame - ha fatto salva la facoltà del terzo di provare la simulazione della
procedura di separazione; non la più recente sentenza 3149/2001, che in sede di
giudizio di revisione delle condizioni di separazione ha affermato, con
espressione certamente non assunta a ratio decidendi, che ogni questione
relativa alla simulazione dell'accordo posto a base della separazione era
estranea all'oggetto di quel giudizio e doveva essere prospettata in apposita
sede.
Nei termini sopra indicati va corretta la motivazione con la quale la
Corte di appello ha rigettato l'eccezione della B. di simulazione della
separazione.
Le osservazioni in diritto innanzi esposte soccorrono ai fini del rigetto
del secondo motivo di ricorso, diretto a denunciare l'illegittimità della
statuizione di inammissibilità dell'interrogatorio formale del R. e della prova
testimoniale richiesti dalla B.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge