Posto che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all’autore di un fatto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto danneggiato, va affermata la risarcibilità degli interessi legittimi, quante volte risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole della pubblica amministrazione (con accertamento che, ove competa all’autorità giudiziaria ordinaria, prescinde da una previa decisione di annullamento del giudice amministrativo), l’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si correla, e sempre che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo; a tale stregua, la contestazione circa la risarcibilità degli interessi legittimi non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al merito, sicché va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto in una controversia, instaurata anteriormente al 1° luglio 1998, in cui sia stata dedotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblica.
Massima tratta da Foro Italiano, 1999, n. 9, pag. 2487