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Civile - Separazione coniugi Assegnazione casa coniugale - Perde il
diritto chi vive altrove con i figli. Cassazione –
sezione prima civile – sentenza 15 gennaio-9 settembre 2002, n. 13065 -
Presidente Olla – relatore Magno - Pm Maccarone – parzialmente conforme –
ricorrente Mattoni – controricorrente Pellegrino Abstract
In sintesi, nell’economia dell’articolo 155, 4° comma, Cc, l’assegnazione
della casa coniugale è un istituto essenzialmente finalizzato a conservare
l’habitat domestico, nel precipuo interesse della prole minorenne o
maggiorenne non autosufficiente.
Ne discende che l’istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la
persistenza, al momento della separazione, di una «casa coniugale»
nell’accezione sopra accolta. Se, infatti, lo scopo della norma è quello di
preservare la continuità della abitudini domestiche nell’immobile costituente
l’habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli l’ulteriore trauma
dello sradicamento del luogo in cui si svolgeva la loro esistenza, è evidente
che non v’è ragione di ricorrere all’assegnazione della casa ai sensi
dell’articolo 155, 4° comma, Cc allorquando, per un qualsiasi motivo, al
momento della separazione la «casa familiare» nel senso sopra accolto non
esista più, ed i figli si siano già irrimediabilmente sradicati dal luogo in
cui si svolgeva la loro esistenza.
PQM
La Corte di cassazione.
Rigetta il primo e terzo motivo; accoglie per quanto di ragione il secondo;
assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito,
la annulla sul punto relativo all’assegnazione della casa già familiare.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
SENTENZA INTEGRALE
Decorso
della prescrizione e sospensione del procedimento
Sentenza n.1021 dell'11 gennaio 2002
Corte Suprema di Cassazione -
Giurisprudenza Civile e Penale
(Sezioni Unite Penali - Presidente A. Vessia -
Relatore A. Nappi)
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Decreto Ingiuntivo - opposizione -
giudizio di merito
Sezione III sentenza del 13 giugno
2002 n. 2323
FINE SENTENZE |